ISTITUTO COMPRENSIVO "EDMONDO DE AMICIS"
7 - Norme sulla pubblicità degli atti - REGOLAMENTO
Art. 7.1 Pubblicità degli atti
Le delibere del Consiglio d'Istituto sono normalmente pubblicate all'albo di ogni scuola dipendente. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Ai sensi della L. 241/90 è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa richiesta scritta motivata. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge (art.24 L. 241/90) e nei casi in cui prevalga il diritto alla riservatezza dei dati (L.675/1996).
Art. 7.2 Distribuzione del materiale informativo
- È possibile distribuire all'interno dei locali scolastici avvisi riguardanti i rapporti scuola famiglia ed il funzionamento degli Organi Collegiali.
- L'Amministrazione Comunale può distribuire comunicazioni riguardanti i servizi comunali scolastici (mensa, scuolabus) ed iniziative aperte alla cittadinanza.
- La Parrocchia, durante le ore di religione, è ammessa alla distribuzione di materiale informativo riguardante iniziative rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie.
- Le Associazioni culturali e sportive, aventi sede presso il Comune e riconosciute dall'Amministrazione Comunale, possono distribuire materiale informativo relativo a loro iniziative.
- Per ogni altro materiale il Dirigente scolastico valuterà l'ammissibilità o meno alla distribuzione. Sono ammessi stampati puramente informativi, escludendo tassativamente la propaganda.
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