ISTITUTO COMPRENSIVO "EDMONDO DE AMICIS"

7 - Norme sulla pubblicità degli atti - REGOLAMENTO


Art. 7.1 Pubblicità degli atti

Le delibere del Consiglio d'Istituto sono normalmente pubblicate all'albo di ogni scuola dipendente. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Ai sensi della L. 241/90 è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa richiesta scritta motivata. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge (art.24 L. 241/90) e nei casi in cui prevalga il diritto alla riservatezza dei dati (L.675/1996).

Art. 7.2 Distribuzione del materiale informativo


Questa è la pagina | NORME SULLA PUBBLICITÀ DEGLI ATTI: [1] inizio pagina
Successivo | [2] revisione del regolamento
Precedente | [3] norme che regolano le attività extracurriculari e l'uso dei locali
Regolamento | [4] indice