7 - Norme sulla pubblicità - REGOLAMENTO

Art. 7.1 Pubblicità degli atti

Le delibere del Consiglio d'Istituto sono normalmente pubblicate all'albo di ogni scuola dipendente. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Ai sensi della L. 241/90 è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, previa richiesta scritta motivata. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è escluso nei casi previsti dalla legge (art.24 L. 241/90) e nei casi in cui prevalga il diritto alla riservatezza dei dati (L.675/1996).

Art. 7.2 Distribuzione del materiale informativo